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Collaudi strutturali
Collaudiamo strutture nuove e interventi sull'esistente, di norma in corso d'opera come prevedono le NTC 2018. L'incarico è personale e lo assume un professionista della società con i requisiti dell'art. 67 del DPR 380/2001. Non collaudiamo opere che la società ha progettato, diretto o costruito, né, come richiede l'art. 19 della L.R. Emilia-Romagna 19/2008, opere di imprese con cui ha rapporti professionali.
Cosa comprende
- Collaudo statico di nuove costruzioni in cemento armato, acciaio, muratura, legno e prefabbricato e di interventi di adeguamento e miglioramento sismico.
- Visite in corso d'opera con il direttore dei lavori e il costruttore, finché gli elementi strutturali sono ancora ispezionabili.
- Esame del progetto strutturale e geotecnico, delle indagini, dei controlli di accettazione dei materiali e della relazione a strutture ultimate.
- Programma delle prove di carico, attuate dal direttore dei lavori, e valutazione dei risultati; richiesta di prove sui materiali in opera e di monitoraggi.
- Controlli su strutture prefabbricate (posa, giunti, vincoli) e su costruzioni con dispositivi antisismici (posa e distanze di separazione).
- Collaudo statico e commissioni di collaudo tecnico-amministrativo nei lavori pubblici, nei casi in cui l'art. 116, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 36/2023 ammette l'incarico esterno.
Riferimenti normativi e procedure
- DPR 380/2001, art. 67: obbligo di collaudo statico (comma 1), requisiti ed estraneità del collaudatore (comma 2), termine di sessanta giorni per il collaudo (comma 5)
- DPR 380/2001, art. 67, commi 8-bis e 8-ter: casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione
- NTC 2018 (DM 17 gennaio 2018), capitolo 9, e Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019, capitolo C9: adempimenti del collaudatore e prove di carico
- L.R. Emilia-Romagna 19/2008, art. 19: nomina del collaudatore con la pratica sismica (comma 2), collaudatore diverso dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegato professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore (comma 5)
- D.Lgs. 36/2023, art. 116, commi 4, 4-bis e 6: nomina e incompatibilità dei collaudatori nei lavori pubblici; Allegato II.14, artt. 13-30: collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico
Cosa consegniamo
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico con attestazione dei requisiti del collaudatore
- Verbali delle visite di collaudo in corso d'opera
- Programma delle prove di carico e valutazione dei risultati
- Richieste motivate di indagini integrative e di prove sui materiali in opera
- Certificato di collaudo statico con relazione, depositato presso la struttura tecnica competente in materia sismica
A chi serve
Committenti che devono nominare il collaudatore insieme alla pratica sismica, per nuove costruzioni o interventi di adeguamento e miglioramento; stazioni appaltanti che affidano il collaudo all'esterno nei casi dell'art. 116, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 36/2023.
Per valutare un intervento e capire quali pratiche servono, il modo più rapido è una telefonata.
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